Sempre più spesso ci viene riferito che in alcune sedi penitenziarie del Distretto, vengono rilevate sanzioni disciplinari a carico di Agenti di Polizia Penitenziaria attraverso la visione di filmati del sistema di video sorveglianza degli Istituti.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento di una dipendente, accusata di furto sulla base di riprese fatte con le telecamere, è da considerarsi illegittimo perché lo stesso impianto di video sorveglianza utilizzato dall’azienda non avrebbe rispettato il principio della trasparenza della normativa sul trattamento dei dati (articolo 13 del GDPR) e le finalità lecite di cui all’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro.

Nel merito del trattamento dei dati della video sorveglianza si evidenzia che le informazioni agli interessati devono essere fornite attraverso due livelli, ovvero con la cartellonistica (modello semplificato) secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali  e dall’European Data Protection Board e con un regolamento esplicativo, così da fornire una completa e dettagliata informazione sulle finalità, sulla base giuridica del trattamento, sui tempi di conservazioni dei dati e sui diritti degli interessati. Chiaramente i due supporti informativi devono essere messi a disposizione degli interessati senza deroghe alcune, ovvero senza limitazioni dettate da motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

In particolare ci si vuole soffermare sul trattamento dei dati effettuato nelle singole sedi penitenziarie, le cui basi giuridiche, sono caratterizzate da una pressoché coerente

aderenza al principio di minimizzazione del dato, così come prescritto dall’ articolo 5 par. 1 lettera c) del GDPR, nella misura in cui i dati trattati devono risultare adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ovvero di prevenzione di eventi che potrebbero minare l’ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria.

Tuttavia giova segnalare, in tal senso e come questione pregiudiziale rispetto ad un potenziale utilizzo delle immagini con finalità di controllo sull’operato del personale dipendente, che le basi giuridiche disciplinanti l’installazione e l’utilizzo degli impianti di video sorveglianza e di altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sono costituite dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, in base alle quali “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

Il novellato articolo 4 ha inoltre evidenziato che i lavoratori devono essere informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti di sorveglianza e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo e che deve essere sempre osservata la normativa in materia di privacy.

Non è certo proposito di questa O.S. fare un processo alle intenzioni circa l’utilizzo delle video riprese (acquisite in copia) e verificare la conformità dei regolamenti degli impianti di video sorveglianza delle varie Sedi alla disciplina vigente in materi di trattamento dei dati, tuttavia, ciò che si intende fare in questa sede, è evidenziare, ai fini di un utilizzo con finalità di controllo sull’operato del lavoratore, che il vigente Accordo Quadro non lascia spazi di manovra in questo senso ribadendo quanto segue: “…resta fermo il divieto di utilizzo degli strumenti tecnologici e dell’impianto di video sorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori…”

Va detto che l’accordo quadro non vincola solo i lavoratori ma anche il datore di lavoro e pertanto non si può concordare qualcosa per poi rivalutare la questione in funzione di una esigenza di verifica ex post sull’ordine e la sicurezza.

Nel merito della legittimità delle attività di controllo, ovvero di un controllo difensivo del patrimonio datoriale, nel caso di specie assimilabile all’ordine e alla sicurezza, va sottolineato che la video sorveglianza è uno strumento preventivo e non un controllo ex post da cui deriva una non utilizzabilità del dato della video sorveglianza se non per interesse delle AA.GG..

Tutto ciò premesso si chiede di conoscere per le sedi del distretto quanto segue:

  • se il personale addetto alla vigilanza ed osservazione delle sezioni detentive abbia ricevuto adeguata informativa relativa alla visione e acquisizione in copia dalla Direzione, delle finalità per le quali il trattamento dei dati della video sorveglianza viene effettuato e del potenziale uso che può essere fatto di tali video riprese;
  • Se nella gestione di queste copie dei dati della video sorveglianza, già acquisite, siano stati rispettati gli standard di sicurezza e le soluzioni organizzative adottate per il trattamento dei dati, posto che i dati derivanti dalle video riprese risultano altamente invasivi e lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Tanto si segnala nella consapevolezza che le AA.DD. delle varie Sedi, nell’ambito delle rispettive prerogative, trattano i dati in narrazione limitando le visualizzazioni solo a personale autorizzato, responsabilizzando lo stesso personale sugli obblighi di riservatezza e prevedendo che determinate operazioni, connesse alla gestione e acquisizioni in copia, possano essere eseguibili solo da figure espressamente designate in tal senso, ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, anche in aderenza al principio di pertinenza e di non eccedenza, ex articolo 5 lettera c) del GDPR.

             L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

                                                                                                                            Domenico Maldarizzi

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