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Signor Direttore,

              ci viene riferito che ad alcuni dipendenti non viene concesso il congedo straordinario per malattia figlio in quanto l’altro coniuge, nelle stesse giornate, era assente per malattia.

Per tale ragione presumiamo che la S.V. non abbia concesso, tale congedo, in quanto voglia far ricadere l’onere di assistenza sull’altro coniuge, tra l’altro impossibilitato a farlo in quanto assente per il proprio stato di malattia.

La normativa in vigore non ha come presupposto essenziale, ai fini della concessione di tale Istituto, che l’altro genitore non sia presente contemporaneamente o meno poiché il congedo per malattia del bambino, il quale prevede 45 + 5 giorni annui interamente retribuiti fino al compimento del terzo anno di età del figlio, viene concesso anche qualora l’altro genitore non lavori, l’unica eccezione vi è nel caso che entrambi i genitori siano lavoratori e, che tale istituto venga richiesto alternativamente tra i coniugi. (art. 47 del D.Lgs. 26/03/01 nr. 151 T.U + art. 1/4° e 7 /4° e 30/5° Legge 1204/71 + L. 53/00).

Per quanto sopra si chiede alla S.V. di rivedere la propria posizione e di concedere ai dipendenti quanto spettante.

Distinti saluti

Domenico Maldarizzi


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