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Signor Provveditore,

Le normative per la privacy che si sono susseguite negli ultimi anni sono state pensate per salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo che le informazioni riguardanti la sfera personale siano divulgate senza l’autorizzazione dell’interessato e che soggetti terzi si intromettano nella sfera privata.

La tutela dei dati personali è ormai riconosciuto come un diritto dell’individuo ad avere il controllo sulle informazioni e sui dati riguardanti la sua vita privata, per il quale la legislazione deve fornire gli strumenti necessari.

Il decreto 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” detto anche “Testo unico sulla Privacy” o Codice della privacy, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004, ha ampliato il percorso legislativo compiuto dall'Italia in materia di dati personali a partire dalla legge 675/96, chiarendo che la privacy non è solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l’adozione di cautele tecniche e organizzative che tutti, comprese le persone giuridiche, devono rispettare per trattare in maniera corretta i dati altrui.

I soggetti che procedono al trattamento dei dati personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati.

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 tra cui integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Fatta tale premessa, sempre più spesso pervengono a questa segreteria numerose segnalazioni per quanto riguarda la violazione della privacy degli Agenti di Polizia Penitenziaria soprattutto per le casistiche che si vanno ad elencare.

  • In molti Istituti penitenziari gli addetti al Blocco segnano a mano su appositi registri le entrate ed uscita di tutti i dipendenti, compreso il personale accasermato, nonostante vi siano installati i lettori marcatempo che ne attestano l’inizio e la fine del turno di servizio. Siamo consapevoli che detta prassi, datata nel tempo, avveniva sicuramente per ragioni di sicurezza ed in mancanza di strumenti elettronici ma, attualmente oltre che inadeguati, sono alla mercè di tutti.
  • Nella comunicazione di malattia il dipendente deve rilasciare dei dati personali necessari per eventuali successive visite fiscali da parte dell’I.N.P.S. ovvero cognome, nome prognosi, e domicilio ove lo stesso sarà reperibile alla visita fiscale. Tali dati solitamente vengono annotati in registri cartacei e/o in programmi consultabili da una platea ampia anche senza averne la titolarità alla visione.

Questo modus operandi fa sì che si registrano lamentele sempre più pressanti da parte del Personale che si ritiene danneggiato da tale prassi che genera malumore e chiacchiericcio poiché viene rilevato anche se un collega ha passato la notte fuori o con chi esce a che ora rientra con le inevitabili affrettate considerazioni.

Inoltre tali dati vengono usati molto spesso anche da qualsiasi superiore gerarchico che, pur non avendone titolarità alla visione, ravvisa elementi disciplinari con dubbie valutazioni personali anche a distanza di giorni.      

Per quanto sopra, prima di dover adire al Garante della privacy, si chiede alla S.V. un suo autorevole orientamento interpretativo sulla questione,  ovvero:

  • Se è dovuta o è contra legem l’annotazione su registri cartacei in presenza di lettore marcatempo (strumento il cui accesso è autorizzato ai soli deputati al controllo) e se è normale che chiunque possa prenderne visione senza che vi sia traccia di ciò e delle motivazioni;
  • Se è plausibile che chiunque possa venire a conoscenza dei dati di ogni dipendente, assente dal servizio, la prognosi e soprattutto il domicilio in cui si rende reperibile ai fini della fiscalizzazione dell’assenza che, come sappiamo,  spetta solamente  all ‘ I.N.P.S.; - se è ragionevole che i superiori gerarchici  autonomamente possano avvalersi dei dati per fare accertamenti sulla presenza o meno al domicilio fiscale elevando altresì rapporto  disciplinare.

In attesa di leggerVi si porgono distinti saluti.

Allegati:
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