Questa Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza di numerosi dinieghi opposti, in maniera ormai sistematica, da parte delle Direzioni degli Istituti penitenziari del distretto da Lei diretto, alle richieste di concessione del congedo straordinario speciale di trasferimento presentate dal personale di Polizia Penitenziaria che, dopo anni di attesa e sacrifici, ha finalmente ottenuto il tanto agognato trasferimento presso altra sede di servizio.
Una problematica che, in passato, ha già interessato la Direzione della Casa Circondariale di Bologna e che oggi torna prepotentemente alla ribalta in occasione dei trasferimenti con decorrenza 10 dicembre 2026, rispetto ai quali stanno pervenendo a questa O.S. numerose segnalazioni di diniego, soprattutto da parte della Direzione della Casa Circondariale di Ferrara.
Una situazione che non può essere ulteriormente sottovalutata e che merita un urgente e autorevole intervento del superiore Ufficio del Provveditorato Regionale, nonché del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, considerato che analoghe criticità risultano essere segnalate anche presso altre realtà penitenziarie del territorio nazionale.
La materia trova disciplina nella circolare dell'Ufficio Centrale del Personale del 2 dicembre 1996, prot. n. 2568887/1.1, che chiarisce espressamente come il beneficio possa essere concesso, su richiesta dell'interessato, in occasione del trasferimento disposto sia d'autorità sia a domanda.
La medesima circolare precisa che, qualora l'istanza venga presentata contestualmente al trasferimento, non è richiesta alcuna particolare documentazione a sostegno della domanda.
Diversamente, nell'ipotesi in cui il dipendente richieda di fruire del beneficio successivamente alla decorrenza del trasferimento, è prevista la produzione di idonea documentazione atta a comprovare le specifiche esigenze organizzative e familiari che rendono necessaria la fruizione nel periodo richiesto, richiamando, a titolo esemplificativo, il trasloco, il contratto di locazione, la riorganizzazione familiare e altre circostanze analoghe.
È proprio questa distinzione, tutt'altro che secondaria, che rende non condivisibile e privo di adeguato fondamento un diniego generalizzato delle richieste avanzate dal personale interessato.
A rendere ancora più evidente la questione interviene lo stesso provvedimento di trasferimento GDAP del 06/10/2026, n. 0448760, il quale, nel disciplinare la decorrenza dei trasferimenti, richiama espressamente la possibilità di concedere al personale interessato il congedo speciale di trasferimento secondo le modalità indicate nella citata lettera circolare, facendo coincidere il termine di fruizione del beneficio con la data di perfezionamento del provvedimento, individuata nel 10 dicembre 2026.
Non si comprende, pertanto, per quale ragione una previsione espressamente richiamata dallo stesso Dipartimento debba poi tradursi, nella sua concreta applicazione, in un ostacolo alla fruizione del beneficio da parte del personale trasferito.
Questa O.S. ritiene necessario ribadire che l'Amministrazione non può subordinare indiscriminatamente la concessione del congedo alla circostanza che il dipendente abbia già provveduto al trasporto delle masserizie, al trasferimento della propria famiglia o al perfezionamento di un nuovo contratto di locazione.
Tali circostanze, infatti, non possono essere trasformate in requisiti obbligatori e generalizzati per la concessione del beneficio, soprattutto quando la richiesta viene formulata contestualmente al trasferimento, ipotesi per la quale la circolare del 2 dicembre 1996 esclude espressamente la necessità di produrre documentazione giustificativa.
Sul punto appare opportuno richiamare anche la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 297/2007 del 26 gennaio 2007, che affronta la questione delle esigenze riorganizzative connesse al trasferimento, nonché i chiarimenti contenuti nella citata circolare ministeriale, che escludono che la fruizione del congedo possa essere preclusa per il solo mancato trasferimento della residenza del nucleo familiare, tenuto conto anche dell'estensione del beneficio al personale accasermato.
È altrettanto importante sottolineare che la possibilità di fruizione differita del congedo è stata contemplata proprio per consentire al dipendente di affrontare quelle esigenze organizzative e familiari che possono manifestarsi anche successivamente alla decorrenza del trasferimento.
In tale ipotesi, naturalmente, trova applicazione l'onere documentale previsto dalla disciplina di riferimento, attraverso la produzione di elementi idonei a comprovare le specifiche esigenze che rendono necessaria la fruizione nel periodo richiesto, quali, ad esempio, contratti di locazione, allacciamenti delle utenze, documentazione attestante la data del trasloco e ogni altra documentazione pertinente.
Ciò che non può essere consentito è che una disciplina chiara nella distinzione delle diverse ipotesi venga interpretata dalle singole Direzioni in maniera restrittiva, fino a determinare una sostanziale vanificazione del beneficio riconosciuto al personale.
Non è accettabile che un diritto riconosciuto sulla base di disposizioni amministrative venga, di fatto, subordinato a valutazioni discrezionali non uniformi, generando disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla medesima Amministrazione e trasferiti sulla base dei medesimi provvedimenti.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
La UIL FP Polizia Penitenziaria chiede al Provveditorato Regionale e, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di voler intervenire con la massima urgenza, fornendo alle Direzioni degli Istituti del distretto un autorevole e inequivocabile chiarimento interpretativo circa la corretta applicazione della disciplina in materia di congedo straordinario speciale di trasferimento.
In particolare, si chiede di chiarire formalmente che:
- in caso di richiesta presentata contestualmente al trasferimento, il beneficio non può essere subordinato alla produzione di documentazione attestante il trasloco, il trasferimento del nucleo familiare o altre esigenze organizzative;
- in caso di richiesta di fruizione differita, l'eventuale documentazione giustificativa deve essere valutata in relazione alle specifiche esigenze rappresentate dal dipendente, senza introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina;
- le Direzioni non possono adottare dinieghi generalizzati, ma sono tenute a esaminare le singole istanze nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni impartite dal Dipartimento.
Si chiede, altresì, che venga verificata la correttezza dei dinieghi già eventualmente formalizzati e che siano impartite le necessarie indicazioni affinché le istanze del personale interessato dai trasferimenti con decorrenza 10 dicembre 2026 vengano trattate tempestivamente e in maniera uniforme.
Il personale di Polizia Penitenziaria non può essere penalizzato una seconda volta: prima da anni di attesa per ottenere un trasferimento e successivamente da interpretazioni restrittive che rischiano di privarlo di un beneficio espressamente previsto dalla disciplina amministrativa finalizzata alla riorganizzazione familiare e personale.
La scrivente Organizzazione Sindacale resta in attesa di un urgente riscontro, riservandosi, in mancanza di un concreto intervento risolutivo, ogni ulteriore iniziativa sindacale e amministrativa a tutela dei diritti del personale interessato.
Distinti saluti.
UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA
Il Segretario Nazionale
Domenico Maldarizzi
